Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 373 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19697
- Reato in genere
- Sottrazione dell'autoveicolo oggetto di privilegio legale alla garanzia del creditore
- Configurazione di tale condotta come delitto
- Riconoscimento di tutela penale ai soli venditori di tale categoria di beni con conseguente penalizzazione, tra tutti i debitori, di quelli possessori o proprietari di autoveicoli
- Prospettata disparità di trattamento
- Denunciata violazione, per la ritenuta mancanza, nel fatto, di una particolare pericolosità sociale, dei principi della dignità umana, della libertà personale, della necessaria offensività del reato e della funzione rieducativa della pena
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 291/1992 e O. nn. 405/1992 e 484/1992.
Norme impugnate
- art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436
Parametri
- art. 13 Cost.
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 27, comma 2, Cost.
- art. 3, comma 2, Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nel procedimento penale a carico di Fusco Mario, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a L. 100.000 per chi distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto) costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli di protezione;
che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta), mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo dell'arresto per debiti;
che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a: violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà personale; creare una irragionevole disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.
punto 2
Considerato che la questione, già sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992, e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992;
che, come detto, l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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