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Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014) Rv. 262615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Computo dei termini - Lettura del dispositivo - Rilevanza - Deposito della motivazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)