diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2664 del 23/04/1980 (Rv. 406427 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406427-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n 2, per contrasto con l'art 24 cost, sotto il profilo che il terzo acquirente e costretto a non opporsi al riscatto agrario per evitare pregiudizi economici (mancata percezione di interessi, svalutazione monetaria), in quanto non V'e nella legge denunciata alcuna esclusione o limitazione del potere del retrattato di far valere in giudizio le sue ragioni per impedire il riconoscimento del diritto di riscatto azionato contro di lui dall'affittuario coltivatore diretto del fondo e all'uopo al terzo acquirente resta assicurata la piena liberta di effettuare le proprie scelte in correlazione alle proprie convenienze.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)