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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 149 del 1977

Decisione
decisa il 1977-11-30, depositata il 1977-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:149
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8962

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Cumulo dei redditi familiari
  • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 131, secondo comma,
  • Illegittimità già dichiarata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, in quanto la Corte con sent. n. 179 del 1976 si è già pronunciata su identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tolmezzo sul ricorso di Pugnetti Eraldo, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976. Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
punto 1
ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 29, 33 e 53 della Costituzione;
punto 2
considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 179 del 1976 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del 1976. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze