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Sez. 2, Sentenza n. 3757 del 01/07/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163850 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ASSERITA FALSITÀ - IMPUGNAZIONE CON QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - SEMPLICI CONTRARIE DEDUZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163850-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ASSERITA FALSITÀ - IMPUGNAZIONE CON QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - SEMPLICI CONTRARIE DEDUZIONI - IRRILEVANZA.*

Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica vanno impugnate con querela di falso e non già con semplici contrarie deduzioni, trattandosi di Atti formali con fede privilegiata. Pertanto in assenza di univoca allegazione della falsità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato in primo grado e soprattutto di proposizione della querela di falso di cui all'art. 215 cod. proc. pen. non è consentito al giudice di appello di disporre, previo accertamento dell'apparenza del fondamento e della Rilevanza della questione, la sospensione del giudizio a norma dell'art. 217 stesso codice. (Conf mass n 153000; (Conf mass n 147535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 176, Cod. Proc. Pen. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)