Sez. 2, Sentenza n. 143 del 19/01/1985 (Rv. 438348 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - OGGETTO DELLA PROVA - RILASCIO DI UN DOCUMENTO - TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO NEL CAPITOLO DI PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - OGGETTO DELLA PROVA - RILASCIO DI UN DOCUMENTO - TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO NEL CAPITOLO DI PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Per la specificità di una prova testimoniale avente ad oggetto il rilascio da parte di una persona determinata di un determinato documento, prodotto in Atti, non è necessaria la trascrizione del contenuto del documento nel capitolo di prova, potendo essere sufficiente l'indicazione della data del documento stesso, ove non risulti dagli Atti o dalle allegazioni delle parti che sotto quella medesima data e da quella medesima persona siano stati rilasciati altri documenti, suscettibili di ingenerare equivoco. (V 5784/79, mass n 402424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)