diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 9263 del 11/04/2017 (Rv. 643847 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda - Omessa pronuncia - Configurabilità - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643847-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA

La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in virtù della decisione di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo e risultando irrilevante l’affermazione, contenuta in motivazione, circa l’obbligo dell’appellato soccombente di rimborsare alla controparte le somme già percepite a titolo di spese giudiziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)