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Sez. 1, Sentenza n. 211 del 09/02/1966 Ud. (dep. 14/07/1966) Rv. 102088 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - REATO - DI PERICOLO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1966-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102088-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - REATO - DI PERICOLO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*

Il dolo nel delitto di diffamazione-che e reato di pericolo-e meramente generico e, secondo il concetto accolto dal legislatore nell'art 43 cod pen, si risolve nella volizione di un'Azione od omissione, da cui deriva un evento dannoso o pericoloso, che e previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della sua Azione od omissione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)