Sez. 3, Sentenza n. 3110 del 20/11/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 259318 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Valutazione del materiale pedopornografico - Esame diretto del giudice - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In relazione al delitto previsto dall'art. 600-ter cod. pen., la valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall'ordinamento (art. 187 cod. proc. pen.), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo. (Nel caso di specie, la valutazione del giudice territoriale si era fondata sulla testimonianza di un ufficiale di P.G. che, avendo visionato un file recuperato dal p.c. dell'imputato, ne aveva riferito il contenuto consistente nella ripresa di una bambina intenta a masturbarsi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)