Sez. 3, Sentenza n. 14 del 07/01/1964 (Rv. 300020 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
Nei fatti materiali che, secondo la norma dell'art.28 cod.proc.pen., furono oggetto di statuizione del giudice penale, con efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento di quei fatti, devono comprendersi non solo i fatti materiali enunciati espressamente nel capo d'imputazione quali elementi costitutivi o circostanze del reato contestato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come antecedenti logici necessari della contestazione, devono necessariamente, e non per mera incidenza, essere accertati dal giudice penale in senso positivo o in senso negativo affinche possa essere pronunciata la condanna o l'assoluzione dell'imputato o anche affermata una circostanza del reato. Rientra nell'apprezzamento del giudice civile lo stabilire se i fatti materiali accertati irrevocabilmente dal giudice penale costituiscono presupposti logici-necessari della sua pronuncia o se una tale correlazione non sussista in quanto trattasi di accertamento effettuato incidenter tantum' nella prima ipotesi, l'insindacabilita dei ripetuti fatti nel giudizio civile ai fini e nei limiti previsti dall'art. 28 cod.proc.pen. e causa di preclusione dell'Azione, quando lo stesso giudice riconosce che dal gia avvenuto accertamento (positivo o negativo) dei fatti medesimi dipende la sussistenza o l'insussistenza del diritto dedotto, sempre che esso non sia assoggettato, quanto alla prova, a particolari limitazioni, stabilite dalla legge civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)