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Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Prove assunte nel giudizio dibattimentale “parallelo” - Rinnovazione istruttoria in appello - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288927-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, non deve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisire prove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi già auditi in tale giudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loro novità deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguente rinuncia al diritto di difendersi provando. (Vedi: Sez. U, n. 930 del 1996, Rv. 203427-01).

Costituzione art. 101, Costituzione art. 111 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)