Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 24/11/1969 (Rv. 344117 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - IN FORMA ESECUTIVA - INEFFICACIA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - IN FORMA ESECUTIVA - INEFFICACIA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione della sentenza in Forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente a norma dell'art 479 cod proc civ, e inidonea - qualora la parte stessa si sia costituita a mezzo di procuratore - a far decorrere i termini abbreviati d'impugnazione di cui agli artt 325 e 326 cod proc civ, perche tale effetto puo scaturire soltanto dalla notifica eseguita, ai sensi degli artt 170 e 285 cod proc civ, al procuratore costituito. Questa notificazione, infatti, non consente equipollenti e non puo essere, percio, sostituita ne dalla notifica della sentenza alla parte, ne da una diversa conoscenza che il procuratore abbia avuto della sentenza medesima. (Conf 2887-68 massima n 335598 139-68 massima n 330987 2100-66 massima n 324088 2275-64 3668-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)