Sez. 1, Sentenza n. 3722 del 13/03/2003 (Rv. 561122 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI | Divieto di acquisto o detenzione di azioni proprie - Oltre la soglia del dieci per cento - Azioni possedute da società controllate - Computabilità - Riferimento anche al controllo di tipo indiretto - Necessità - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI
L'art. 2357 cod. civ., nel porre il divieto, sia pure non assoluto, di acquistare o di detenere azioni proprie oltre il limite della decima parte del capitale sociale, a tal fine considerando anche le azioni possedute da società controllate, si riferisce non solo al controllo diretto, ma anche alle ipotesi di controllo di secondo grado o indiretto, realizzato per il tramite della partecipazione a catena di più società. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la nullità della delibera dell'assemblea di una società per azioni volta ad acquisire una posizione di controllo su una società che, per il tramite di una partecipata totalitaria, già deteneva azioni, oltre il limite consentito, della prima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2359 bis, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 14, Decreto Legisl. 02/05/1994 num. 315, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)