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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10902 del 18/04/2019 (Rv. 653544 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Società di capitali - Reddito imponibile - Principio cd. di derivazione dal conto economico - Conseguenze in tema di ammortamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653544-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile è, di regola, ispirata al criterio della "dipendenza", ossia della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei princìpi contabili nazionali, sicché, nella dichiarazione fiscale, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, le quote di ammortamento di un impianto di compostaggio relative ad annualità nelle quali lo stesso era sottoposto a sequestro giudiziario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)