Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Testo in vigore al
Art. 105 Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.
2. Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi.
3. Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.
4. Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.
5. Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori95 .
Art. 106 Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto.
2. Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
§ 8. Interruzioni e cessazione dal servizio
Art. 107 Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.
2. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.
3. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni.
4. Il Ministro puo', per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Universita' o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Universita' o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non puo' pero' essere rinnovata nell'anno successivo.
Art. 108 Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. In caso di soppressione di Universita' o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facolta' o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89, (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
2. Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Art. 109 Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 16, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, e 49 del R. decreto. 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
2. I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facolta' o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Art. 110 Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo.
2. Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251, COME MODIFICATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 498.
4. I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.
Art. 111 Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari; il titolo di « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.
2. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.
3. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.
§ 9. Incarichi e supplenze
Art. 112 Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico.
2. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo.
3. Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
a) a liberi docenti della materia o di materie affini;
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola.
4. Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.
5. Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.
6. Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'.99
7. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.
Art. 113 Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potra' essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
2. Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:
a) che dalle deliberazioni delle Facolta' o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi e' altro mezzo di provvedere all'insegnamento;
b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;
c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facolta' o Scuola;
d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.
3. Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).
Art. 114 Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'.
2. Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo', con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.
Art. 115 Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.
2. L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.
Art. 116 Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti.
2. Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto.
3. Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
4. In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri.
5. Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.
6. Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.
Capo II. Autorita' accademiche
Art. 6 Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29
1. Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita':
1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; Corpo accademico
2° senato accademico;
3° Consiglio di amministrazione;
4° presidi delle Facolta' e delle Scuole;
5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole.
2. Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore.
3. Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.
4. Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'.
5. Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.
Art. 7 Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto.
2. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
3. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione.
4. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.
Art. 8 Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.
2. Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 9 Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629
1. Il senato accademico e' composto:
a) del rettore o direttore che lo presiede;
b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.
Art. 10 Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629
1. Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A, e' composto:
a) del rettore o direttore che lo presiede;
b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facolta', i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso;
c) di due rappresentanti del Governo: uno e' l'intendente di finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverra' il vice-intendente;
d) del direttore amministrativo.
2. Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto.
3. Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Universita' o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un rappresentante.
4. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante.
5. Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.
6. I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati.
7. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
8. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
9. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.
Art. 11 Art. 82, lettera b
1. , R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).
2. Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio e' presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo.
Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato.
Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichita' e belle arti, di grado non inferiore al sesto.
Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.
Art. 12 Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
1. Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
Art. 13 Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
1. Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.
2. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.
Art. 14 Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
2. Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.