diritto.io

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 6

Esame della notificazione e avvio del procedimento

1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

  1. a) se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;

  2. b) se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

  3. c) fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l'articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie;

2.

Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, una concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b), può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

3. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

  1. a) quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode;

  2. b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

o

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

5. La Commissione informa senza indugio della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Art. 7

Sospensione della concentrazione

1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all'articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

2. Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

  1. a) la concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione a norma dell'articolo 4; e

  2. b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

3. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica che dopo la transazione.

4.

La validità di ogni transazione realizzata non rispettando il paragrafo 1 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, ad esempio una borsa valori, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione è realizzata non rispettando il paragrafo 1.

Art. 8

Poteri di decisione della Commissione

1.

Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

2.

Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3. Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4.

Se la Commissione accerta che una concentrazione

  1. a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

  2. b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.

    — ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell'entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,

    — ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

La Commissione può:

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.

5. La Commissione può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:

  1. a) è stata realizzata contravvenendo all'articolo 7 e non è stata ancora presa una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno;

  2. b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, del presente articolo;

  3. c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune.

6. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 o 2:

  1. a) quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode; o

  2. b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

7. La Commissione può adottare una decisione a norma dei paragrafi da 1 a 3 senza essere vincolata ai termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nei casi in cui:

  1. a) accerta che una concentrazione è stata realizzata:

  2. i) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); o

  3. ii) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 e conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione susciterebbe seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune; o

  4. b) è stata revocata una decisione a norma del paragrafo 6.

8. La Commissione informa senza ritardo della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Art. 9

Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni.

2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica uno Stato membro, di sua iniziativa o su invito della Commissione, può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una concentrazione.

  1. a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

  2. b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3.

Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

  1. a) tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

  2. b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esista, la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

  1. a) di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

  2. b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6.

L'autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo.

Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate dell'esito di una valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza e delle eventuali ulteriori misure che propone di adottare. Lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni necessarie, come previsto dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

Se la legislazione nazionale richiede una notifica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di una notifica completa da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può proporre ricorso alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 243 del trattato, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

Art. 10

Termini per l'avvio del procedimento e per le decisioni

1.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, intervengono entro 25 giorni lavorativi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a 35 giorni lavorativi se la Commissione riceve una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, o se le imprese interessate offrono di assumere impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

2. Le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, relative alle concentrazioni notificate devono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), segnatamente a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3.

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7, le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, relative alle concentrazioni notificate, intervengono entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. Il suddetto termine è portato a 105 giorni lavorativi se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, a meno che tali impegni siano stati proposti entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. Parimenti, in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo delle parti notificanti. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente comma non può superare i 20 giorni lavorativi.

4.

I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eccezionalmente sospesi qualora la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare un'ispezione mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

Il primo comma si applica anche al termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).

5.

Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione assoggettata al termine fissato dal presente articolo, la Commissione riesamina l'operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

La concentrazione è riesaminata alla luce delle condizioni attuali del mercato.

Le parti notificanti procedono ad una nuova notificazione o integrano la notifica originaria, senza ritardo, se la notifica originaria è diventata incompleta perché si sono verificati cambiamenti nelle condizioni di mercato o riguardo alle informazioni fornite. Se non si sono verificati cambiamenti del genere, le parti lo dichiarano formalmente senza ritardo.

I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete mediante una nuova notificazione, una notificazione integrativa o una dichiarazione ai sensi del terzo comma.

I commi secondo e terzo si applicano anche nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 7.

6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, si considera che la concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

Art. 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie.

2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3. Quando la Commissione chiede mediante decisione ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese di comunicare informazioni, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse. Essa indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 15. Essa indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome delle imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, di imprese o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente autorizzate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. La Commissione trasmette senza ritardo copia di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 3 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o ha sede l'impresa o l'associazione di imprese e all'autorità competente dello Stato membro il cui territorio è interessato. Su specifica richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione trasmette altresì a tale autorità le copie delle semplici domande di informazioni riguardanti una concentrazione notificata.

6. Su richiesta della Commissione i governi e le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento.

7.

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio.

Se l'audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione ne informa in anticipo l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato lo richiede, i funzionari di tale autorità possono assistere gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate a svolgere l'audizione.

Art. 12

Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri

1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere alle ispezioni o le persone da esse autorizzate o nominate esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

Art. 13

Poteri di ispezione della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

  1. a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

  2. b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

  3. c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

  4. d) apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

  5. e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 per il caso in cui i libri e gli altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. La Commissione, in tempo utile prima dell'ispezione, ne dà annuncio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14 e 15, nonché che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli su locali, libri o documenti aziendali, ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

7. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'assistenza prevista dal paragrafo 6, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

8. Quando viene chiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate riguardanti l'oggetto dell'ispezione. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

Art. 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell'articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 3;

  2. b) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

  3. c) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

  4. d) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 13, i libri o altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti o rifiutino di sottoporsi ad un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

  5. e) in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e):

    — forniscano una risposta inesatta o fuorviante,

    — omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente, o

    — non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

  6. f) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata, quale definita all'articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all'articolo 4 e all'articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall'articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3,

  2. b) realizzino una concentrazione violando l'articolo 7,

  3. c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5,

  4. d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale.

Art. 15

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato dall'impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell'articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

  1. a) fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;

  2. b) sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4;

  3. c) osservare un onere imposto mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma; o

  4. d) conformarsi alle misure imposte da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5.

2. Quando le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), hanno adempiuto all'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Art. 16

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Art. 17

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l'indagine o per l'audizione per il quale sono state richieste.

2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Art. 18

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, nonché dagli articoli 14 o 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase del procedimento sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento del procedimento i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta.

Art. 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento. Questi documenti comprendono gli impegni che le imprese hanno offerto di assumere nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma sull'articolo 6, paragrafo 2, o sull'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi del procedimento fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 o 15 ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno dei rappresentanti di ciascuno Stato membro deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare della decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate alla concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere è redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. La Commissione comunica il parere del comitato consultivo, insieme alla decisione, ai destinatari della decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 20

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15, ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, unitamente al parere del comitato consultivo.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 21

Applicazione del presente regolamento e competenza

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/20038, (CEE) n. 1017/689, (CEE) n. 4056/8610 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio11 non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti.

2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

3.

Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

4.

Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

Sono considerati interessi legittimi ai sensi del primo comma la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che i provvedimenti de cui sopra possano essere presi. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro 25 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

Art. 22

Rinvio alla Commissione

1.

Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2.

La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3.

La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

4.

Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.

Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Art. 23

Disposizioni d'esecuzione

1. La Commissione è autorizzata a stabilire, secondo la procedura di cui al paragrafo 2:

  1. a) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di presentazione delle notificazioni e delle richieste di cui all'articolo 4;

  2. b) disposizioni di esecuzione riguardanti i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 7, 9, 10 e 22;

  3. c) la procedura e i termini per la presentazione e l'adempimento degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2;

  4. d) disposizioni di esecuzione riguardanti le audizioni a norma dell'articolo 18.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri.

  1. a) La Commissione sente il comitato consultivo prima di pubblicare progetti di disposizioni di esecuzione e prima di adottare tali disposizioni.

  2. b) La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito deve essere allegato un progetto delle disposizioni di esecuzione. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione.

  3. c) Il comitato consultivo emette un parere sul progetto di disposizioni di esecuzione, eventualmente procedendo a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato.

Art. 24

Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle concentrazioni, quali sono definite all'articolo 3, in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda le concentrazioni nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità un trattamento analogo a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento analoghe per le imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità.

4. Fatto salvo l'articolo 307 del trattato, le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi che incombono alla Comunità o agli Stati membri in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Art. 25

Abrogazioni

1. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 4064/89 e il regolamento (CE) n. 1310/97 sono abrogati con effetto dal 1o maggio 2004.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

Art. 26

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o maggio 2004.

2. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento, fatte salve, in particolare, le disposizioni in materia di applicabilità di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/97.

3. Per le concentrazioni alle quali il presente regolamento si applica in virtù di un accordo di adesione, la data di adesione sostituisce la data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. McCreevy (2) Parere reso il 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 24 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).