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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 797 del 20/01/2015 (Rv. 633997 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per la reintegra nel posto di lavoro - Incompetenza territoriale del giudice adito - Mancata contestazione dell'incompetenza ed omesso rilievo d'ufficio del vizio - Conseguenze - Radicamento della competenza ai fini del giudizio di merito con rito di cui alla legge n. 92 del 2012 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633997-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Il mancato rilievo dell'incompetenza per territorio da parte del giudice, e l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, nel procedimento cautelare "ante causam", non determinano il definitivo consolidamento, anche ai fini del giudizio di merito, della competenza dell'ufficio giudiziario adito, non operando nel procedimento cautelare il regime preclusivo delle eccezioni e del rilievo officioso dell'incompetenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di merito può essere validamente instaurato - con il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - innanzi al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 8, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)