Sez. 3, Sentenza n. 3467 del 27/11/1971 (Rv. 355090 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FATTO ILLECITO DEL FIGLIO MINORE - PROVA LIBERATORIA - PROVA DI AVERE DATO UNA NORMALE EDUCAZIONE - INSUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI VIGILANZA - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GRADO DI VIGILANZA - CRITERI DI RIFERIMENTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FATTO ILLECITO DEL FIGLIO MINORE - PROVA LIBERATORIA - PROVA DI AVERE DATO UNA NORMALE EDUCAZIONE - INSUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI VIGILANZA - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GRADO DI VIGILANZA - CRITERI DI RIFERIMENTO.*
La dimostrazione di aver impartito una normale educazione al figlio non costituisce di per se una condizione sufficiente ad esonerare il genitore dalla responsabilita per il fatto illecito del minore, essendo necessario altresi che non si sia trascurato il dovere di vigilanza. Solo per valutare la intensita ed il grado della vigilanza occorrente caso per caso si deve avere riguardo all'eta al grado di istruzione e di educazione alla condotta ed all'ambiente sociale dell'autore del fatto: non quindi come elemento di per se risolutivo, ma come coefficiente di una situazione indiziante. (nella specie un alunno di scuola elementare, fuori della scuola aveva lanciato sassi contro un altro bambino, colpendolo ad un occhio e causando la perdita di un globo oculare). (V 3151'68, mass n 336056; 1716'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)