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Sez. U - , Sentenza n. 28685 del 30/11/2017 (Rv. 646241 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardo ultrannuale nel deposito dei ordinanze in materia di misure di prevenzione – Motivazione della scusabilità del ritardo - Natura altamente specialistica della materia - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646241-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardo reiterato ultrannuale nel deposito di ordinanze in materia di misure di prevenzione, non integra un'idonea causa di giustificazione di tali ritardi (nella specie, superiori al biennio ed al triennio) la natura altamente specialistica della materia, implicante la necessità di approfondimento di aspetti dogmatici nuovi e complessi, trattandosi di un argomento in sé privo di rilievo, giacché è del tutto fisiologico che un magistrato possa essere chiamato ad occuparsi, nell'arco della sua esperienza professionale, di materie mai trattate in precedenza e di natura, più o meno, altamente specialistica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. 2, Decreto Legisl. 23/01/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/01/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)