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Sez. 1, Sentenza n. 2698 del 08/11/1967 (Rv. 330164 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - TRASFERIMENTI FRA PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - PRESUNZIONE DI DONAZIONE - APPLICABILITA AD NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330164-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - TRASFERIMENTI FRA PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - PRESUNZIONE DI DONAZIONE - APPLICABILITA AD NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE.*

L'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, secondo cui le trasmissioni di immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado si presumono liberalita e, come tali, sono soggette all'imposta relativa quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile e sempre che l'imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito, prende in considerazione anche il negozio mixtum cum donatione, consentendo di applicare ad ognuna delle diverse parti del rapporto la relativa aliquota, posto che non esiste una concettuale impossibilita a che un atto sia tassato in parte come titolo oneroso ed in parte come titolo gratuito. Conf. 65-67, massima n.325704.*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)