Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Testo in vigore al
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Titolo I. Disposizioni generali
Capo I. Limiti territoriali
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664)
Art. 1 Sfera territoriale di applicazione
1. Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.(1)
2. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.(2) Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.(3)
3. (1) Art. 3, L. n. 646/1950; art. unico, L. n. 13/1955; art. 1, L. n. 105/1955; art. unico, L. n. 760/1956; art. unico, L. n. 2523/1952
4. (2) Art. 3, c. 2°, L. n. 646/1950; art. 8, L. n. 634/1957
5. (3) Art. unico, L. n. 2523/1952; art. 1, c. 2° L. n. 853/1971
Capo II. Programmazione e attuazione degli interventi
Art. 2 Programmazione quinquennale
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito, nonche':
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attivita' industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'art. 44;
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia' approvati, con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione all'art. 41, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.
2. Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.9
Art. 3 Predisposizione, approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale
1. Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, e' approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione Parlamentare di cui all'art 4 e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'art. 8.(1)
2. Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.(2)
3. Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.(3)
4. (1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
5. (2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976
6. (3) Art. 1, u.c., L. n. 183/1976
Capo III. Organi preposti alla direzione e al controllo degli interventi nel mezzogiorno
Art. 4 Commissione parlamentare per il Mezzogiorno
1. Una Commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.(1)
2. La Commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.(2)
3. A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione puo' convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.(3)
4. (1) Art. 2, c. 1, L. n. 183/1976
5. (2) Idem, c. 2°
6. (3) Idem, c. 3°
Art. 5 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE): (1)
a) approva il programma quinquennale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2; (2)
b) approva i progetti speciali di cui all'articolo 47; (3)
c) adotta le decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno; (4)
d) provvede alla ripartizione delle somme di cui all'art. 24 ai sensi del terzultimo comma dello stesso articolo. (5)
Il programma quinquennale e le direttive del CIPE per la relativa attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. (6) Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, il CIPE e' integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.(7)
2. (1) Art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971
3. (2) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
4. (3) Art. 8, c. 4°, L. n. 183/1976
5. (4) Art. 9, c. 1° lett. f), L. n. 183/1976
6. (5) Art. 22, c. 8°, L. n. 183/1976
7. (6) Art. 8, c. 3°, L. n. 853/1971; art. 1, u.c., L. n. 183/1976
8. (7)Art. 1, c. 2°, L. n. 183/1976
Art. 6 Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
1. Tra le funzioni e i poteri esercitati dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del presente Testo Unico; in particolare il CIPI:(1)
a) emana direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 per le iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire; (2)
b) fissa i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformita' delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione ed i centri di ricerca - con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 72; (3)
c) fissa, ai sensi dell'art. 69, i criteri e le modalita' per la concessione del contributo in conto capitale, ivi compreso quello a favore di impianti commerciali e di servizi e per il coordinamento con le agevolazioni creditizie;(4)
d) delibera, ai sensi dell'art. 74, l'ammissione a contributo in conto capitale delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;(5)
e) esprime l'eventuale valutazione di difformita' dagli indirizzi della programmazione economica per i progetti di investimento relativi ad impianti di importo superiore ai 10 miliardi di cui all'art. 76;(6)
f) indica i settori industriali ai fini della applicazione dello sgravio, di cui all'articolo 59, sugli oneri contributivi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale;(7)
g) fissa i criteri e le modalita' per la concessione del contributo occorrente alla realizzazione della societa' per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui all'art. 83 del presente Testo Unico;(8)
h) definisce le direttive, i criteri e le modalita' per assicurare, in particolare, sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato di cui all'art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69, sia il coordinamento dei predetti contributi con quello in conto canoni di cui all'articolo 83.(9)
Il CIPI - ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo, quarto e settimo, dell'art. 3, comma quinto, dell'art. 4, comma primo lett. e), dell'art. 12, comma settimo e dell'art. 19, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 - esercita tra l'altro, in materia di ristrutturazione e riconversione industriale, le seguenti attribuzioni:
a) determina gli indirizzi di politica industriale i quali dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nei territori di cui all'art. 1 la creazione di occupazione aggiuntiva; (10)
b) fissa le direttive per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lettera b) della legge 12 agosto 1977, n. 675; (11)
c) determina, tra le direttive per la gestione del "fondo speciale per la ricerca applicata", quelle relative alla imputazione di finanziamenti alla quota di cui all'art. 110, riservata ai territori di cui all'art. 1; (12)
d) determina, in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione, direttive coerenti con l'indirizzo generale di priorita' dello sviluppo del Mezzogiorno;(13)
e) stabilisce le direttive per i nuovi interventi da parte della GEPI S.p.A. e la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 107, undecimo comma;(14)
f) puo' modificare, su conforme parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la percentuale di riserva delle agevolazioni finanziarie, previste dall'art. 109, secondo comma, per i territori di cui all'art. 1;(15)
g) stabilisce la misura dei contributi di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1; (16)
h) accerta, in sede di approvazione dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, ai termini del settimo comma dell'art. 107, l'osservanza della riserva di investimenti in favore dei territori di cui all'art. 1; (17)
i) approva il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145.(18)
2. (1) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977
3. (2) Art. 11, c. 1°, L. n. 183/1976, art. 13, c. 1°, 2° e 5°, L. n. 183/1976
4. (3) Art. 11, c. 3, L. n. 183/1976; art. 13, c. 1°, 2° e 4°, L. n. 183/1976
5. (4) Art. 10, c. 4°, 5°, 6° e 7°, L. n. 183/1976
6. (5) Art. 12, c. 1° e 2°, L. n. 183/1976; art. 13, c. 1°, 2° e 4°, L.
n. 183/1976
7. (6) Art. 3, D.L. n. 156/1976, conv. L. n. 350/1976
8. (7) Art. 14, L. n. 183/1976
9. (8) Art. 17, c. 1°, L. n. 183/1976
10. (9) Art. 2, D.P.R. n. 902/1976
11. (10) Art. 2, c. 1°, L. n. 675/1977
12. (11) Idem, art. 2, c. 2°, lett. b)
13. (12) Idem, art. 2, c. 2°, lett. c)
14. (13) Idem, art. 2, c. 4°
15. (14) Idem, art. 2, c. 7°
16. (15) Idem, art. 3, c. 5°
17. (16) Idem, art. 4, c. 1°, lett. c)
18. (17) Idem, art. 12, c. 7°
19. (18) Idem, art. 19, c. 5°
Art. 7 Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali
1. Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni:
1) effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45;
2) predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47;
3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 8;
4) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480;5) effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa;
6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69;
7) esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;
8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
69;9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.
Art. 8 Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
1. Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro.
Art. 9 Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
1. Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta: (1)
a) sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
b) su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
c) su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni.
I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al Parlamento.
2. Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:
a) al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi di cui allo art. 44; (2)
b) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica, anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate, ai sensi dell'art. 46, primo e secondo comma;(3)
c) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno. (4)
Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'art. 2. (5) Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalita' da osservarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno:
a) ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 139, delle opere gia' realizzate e collaudate; (6)
b) ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del presente comma, che la Cassa stessa fornira' per un periodo non superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi dell'art. 148. (7)
3. (1) Art. 3, c. 2°, L. n. 183/1976
4. (2) Idem, art. 7, c. 2°
5. (3) Idem, art. 4, c. 1° e 2°
6. (4) Idem, art. 5, c. 2°
7. (5) Idem, art. 1, c. 1°
8. (6) Idem, art. 6, c. 5°
9. (7) Idem, art. 6, c. 5° e 7°
Art. 10 Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
1. Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati:
1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'art. 2; (1)
b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all'art. 2, sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresi' alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 3; (2)
c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2; (3)
2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attivita' sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare: (4)
a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento; (5)
b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 14, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno; (6)
c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 15; (7)
d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 156, terzo comma; (8)
e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione; (9)
f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all'art. 46 e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 41, ultimo comma, per la ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati; (10)
g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui agli articoli 142 e 143; (11)
3) in relazione ai progetti speciali previsti dall'art. 47:
a) predispone i progetti stessi; (12)
b) sottopone i medesimi nonche' quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE;
c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso;
4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione:(13)
a) rilascia il parere di conformita' previsto dall'art. 72, quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformita' del quinto comma dello stesso articolo;(14)
b) puo' esprimersi in senso contrario, a termini dell'art. 72, primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni; (15)
c) propone al CIPI:(16)
- le direttive di cui all'art. 72, primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale;
- la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 74, primo comma; (17)
- la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall'art. 69, quarto e quinto comma; (18)
- la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall'art. 69, sesto comma; (19)
d) accerta i requisiti previsti dall'articolo 72, terzo comma, per la concessione delle agevolazioni; (20)
e) attua, ai sensi dell'art. 74, terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni;(21)
f) emana, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale;(22)
g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in conto interessi nei casi previsti dall'art. 80, secondo comma; (23)
h) stabilisce, ai sensi dell'art. 70, quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca;(24)
i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalita' di cui all'art. 82; (25)
l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI; (26)
m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale e' aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; (27)
n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145. (28)
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre:
1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro; (29)
2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all'art. 2 nonche' per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi; (30)
3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS; (31)
4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell'art. 12;
5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell'art. 44, secondo comma.(32)
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte:
1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);(33)
2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI); (34)
3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR); (35)
4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP); (36)
5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio; (37)
6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). (38)
2. (1) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
3. (2) Art. 1, c. 3°, L. n. 183/1976
4. (3) Art. 1, c. 9°, L. n. 853/1971
5. (4) Art. 3, c. 1°, lett. b) L. n. 717/1965; art. 1, c. 8°, L. n. 853/1971, art. 1, L. n. 183/1976
7. (6) Art. 5, c. 3°, L. n. 183/1976
9. (8) Art. 5, c. 2°, L. n. 183/1976
11. (10) Art. 4, c. 1°, 2° e 3°, e art. 9, c. 2°, L. n. 183/1976
12. (11) Art. 19, c. 3° e art. 20, c. 3°, L. n. 717/1965
13. (12) Art. 8, c. 3°, 4° e 5°, L. n. 183/1976
14. (13) Art. 14, c. 7° e 8°, D.P.R. n. 902/1976
15. (14) Art. 11, c. 5° L. n. 183/1976
17. (16) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977; art. 11, c. 1°, L. n. 183/1976
18. (17) Idem, art. 12, c. 1°
19. (18) Idem art. 10, c. 4° e 5°
20. (19) Idem, art. 10, c. 6°
21. (20) Art. 14, c. 6°, DPR n. 902/1976, art. 11, c. 4°, L. n. 183/1976
(21) Art. 12, c. 3°, L. n. 183/1976; art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977
22. (22) Idem, art. 11, c. 10°
23. (23) Art. 21, c. 2°, DPR n. 902/1976
24. (24) Art. 13, c. 5°, L. n. 183/1976
25. (25) Art. 24, D.P.R. n. 902/1976
26. (26) Art. 2, c. 4°, L. n. 675/1977
27. (27) Idem, art. 3, c. 14°
28. (28) Idem, art. 19, c. 5°
29. (29) Art. 4, c. 3°, L. n. 717/1965
30. (30) Art. 18, c. 4°, L. n. 614/1966; art. 1, u.c., L. n. 853/1971
31. (31) Art. 23, L. n. 298/1953
32. (32) Art. 7, c. 2°, L. n. 183/1976
33. (33) Art. 16, L. n. 48/1967
34. (34) Art. 1, c. 1°, L. n. 675/1977
35. (35) Art. 3, c. 3°, L. n. 717/1965
36. (36) Idem
37. (37)Art. 6, c. 2°, L. n. 517/1975
38. (38) Art. 2, c. 1°, L. n. 984/1977
Art. 11 Segreteria
1. La Segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attivita' presso la predetta Segreteria e' collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
2. I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il Tesoro, entro il limite massimo di 160 unita'.17
Art. 12 Rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in organi statali ed enti pubblici
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno designa:
a) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio Superiore dell'Aviazione Civile; (1)
b) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che svolgono particolari attivita' nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico; (2)
c) un funzionario a far parte del Comitato interministeriale per i finanziamenti a carico del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; (3)
d) un proprio rappresentante a far parte del Comitato tecnico previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa alla ristrutturazione e riconversione industriale.(4)
2. (1) Art. 7, c. 1°, L. n. 141/1963
3. (2) Art. 36, c. 3°, D.P.R. n. 1318/1967
4. (3) Art. 9, c. 5°, D.P.R. n. 902/1976
5. (4) Art. 4. c. 6° e 7°, L. n. 675/1977
Titolo II. Cassa per il mezzogiorno ed enti collegati
Capo I. Organizzazione e funzionamento
Art. 13 Norma istitutiva
1. La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma e propria personalita' giuridica, attua, nei territori di cui all'art. 1, esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 nonche' gli interventi regionali che, ai sensi dell'art. 46 del presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.(1)
2. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita' e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. (2)
3. (1) Art. 2, L. n. 646/1950; art. 1, c. 2°, L. n. 70/1975; art. 5, c. 1°, L. n. 183/1976
4. (2) Art. 1, c. 3°, L. n. 646/1950
Art. 14 Consiglio di Amministrazione
1. La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.
3. Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.