Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Art. 260
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
Capo VII. Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261 Iniziative di promozione
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.96
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.
Art. 262 Locali e arredamento
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 263 Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
1. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Capo VIII. Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I. Ruoli e organici
Art. 264
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
Art. 265
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
Art. 266 Orario di servizio
1. L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Art. 267 Cumulo di impieghi
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268
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Sezione II. Reclutamento
Art. 269
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
Art. 270
IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO72758083879496
Art. 271
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
Art. 272 Conferimento delle supplenze
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n.
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu' di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.25
Art. 273 Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata.96
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 8396
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
Art. 274 Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60 anno di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124
Titolo VII. Norme comuni
Capo I. Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I. Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 277
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 278
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 279
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 280
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275