Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 24/04/1990 (Rv. 466826 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI - FINALITÀ - DOCUMENTO ESIBITO IN UDIENZA - PRESA DI CONOSCENZA DIRETTA DELLA CONTROPARTE - MANCATO INSERIMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - CONSEGUENZE - DISCONOSCIMENTO - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI - FINALITÀ - DOCUMENTO ESIBITO IN UDIENZA - PRESA DI CONOSCENZA DIRETTA DELLA CONTROPARTE - MANCATO INSERIMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - CONSEGUENZE - DISCONOSCIMENTO - NECESSITÀ.*
Le formalità prescritte dal codice di procedura civile per la produzione in giudizio di documenti hanno la finalità essenziale di mettere i documenti stessi a disposizione della controparte, in modo che in ordine ad essi possa essere esercitato il diritto di difesa. Pertanto, quando la parte abbia preso direttamente conoscenza del documento esibito in udienza dalla controparte, il mancato inserimento del documento stesso nel fascicolo di parte a norma dell'art. 74 disp. Att. Cod. proc. civ. va considerato una mera irregolarità, che restando sanata per il raggiungimento dello scopo voluto dalla legge non esclude la necessità del suo disconoscimento per evitare gli effetti di cui all'art. 215, primo comma, n. 2 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)