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Sez. 3, Sentenza n. 544 del 03/03/1971 (Rv. 350236 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350236-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento dell'esistenza dell'animus novandi e, quindi, della sussistenza o meno della novazione, si risolve nella interpretazione della volonta negoziale delle parti e, pertanto, si sottrae al Sindacato di legittimita, quando il convincimento espresso dal giudice di merito sia sorretto da una motivazione adeguata e giuridicamente corretta. (Conf 3225'69, mass n 343237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)