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Sez. 2, Sentenza n. 5182 del 21/02/1973 Ud. (dep. 30/06/1973) Rv. 124492 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - RINVIO PER RELATIONEM ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1973-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124492-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - RINVIO PER RELATIONEM ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA.*

La reciproca integrabilita delle motivazioni della sentenza di secondo grado e di quella di primo grado, quando la decisione di appello e confermativa dell'altra, non comporta che la sentenza di secondo grado possa rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, con rinuncia completa del giudice dell'impugnazione ad una sua propria ed autonoma motivazione, sia pure succinta, sommaria ed integrabile dall'altra: in tal caso la sentenza di appello e nulla, a norma dell' art 475 n 3 cod proc pen, giacche non e dato cogliere la benche minima spiegazione del procedimento logico e del giudizio critico con cui il secondo giudice ritiene non fondate le specifiche censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado. (V 118377, 117088, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)