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Sez. 6, Sentenza n. 8196 del 25/02/1977 Ud. (dep. 25/06/1977) Rv. 136284 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136284-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Qualora il giudice ad quem dichiari l'inammissibilita della impugnazione con sentenza anziche con ordinanza ai sensi dell'art 209 cod proc pen anteriormente al dibattimento, l'irregolare Costituzione del rapporto processuale non puo essere dedotta come motivo di nullita assoluta. Infatti, la pronuncia del giudice di appello in tal caso ha solo formalmente valore di sentenza, essendo dal punto di vista sostanziale un'ordinanza. E poiche in base al citato art 209 l'inammissibilita, che deve essere rilevata d'ufficio, si risolve in una causa di esclusione di qualsiasi facolta del giudice ad quem ad interloquire sulla fondatezza o meno del provvedimento impugnato, non possono trovare applicazione le norme relative al dibattimento. (nella specie l'imputato, la cui impugnazione era inammissibile, non era stato ritualmente citato per il dibattimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)