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Sez. L, Sentenza n. 19136 del 15/12/2003 (Rv. 568898 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Determinazione del compenso in base all'orario - Disciplina posta dagli accordi collettivi recepiti da dd.PP.RR. - Successiva previsione di determinazione del compenso in base alle prestazioni effettive - Applicabilità ai rapporti convenzionali in atto al 1 gennaio 1993 - Esclusione - Limiti della disciplina transitoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568898-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Alla luce dell'art. 6 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, (prevedente che il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati venga corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente) e dell'art. 8, comma settimo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, applicabile "ratione temporis", (che, nel disporre che le regioni e le unità sanitarie locali, per quanto di propria competenza, adottassero i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dallo stesso decreto, per i quali i compensi avrebbero dovuto essere determinati in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese, ha tuttavia stabilito, in via transitoria, che i rapporti convenzionali vigenti secondo la disciplina degli accordi convenzionali in atto cessassero comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto), deve ritenersi che i rapporti convenzionali in atto alla data del 1 gennaio 1993 abbiano continuato ad essere assoggettati, fino al termine previsto dalla disciplina transitoria, al regime convenzionale che prevedeva la determinazione del compenso in base all'orario e non alle prestazioni effettivamente rese, senza che le previsioni contenute in tali accordi possano essere validamente surrogate - nella disciplina dei rapporti convenzionali - da atti unilaterali della Regione o delle Unità sanitarie locali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato le domande con le quali i ricorrenti, medici specialisti ambulatoriali convenzionati, già in servizio alla data del 1 gennaio 1993, avevano chiesto la determinazione del compenso su base oraria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 6 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)