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Sez. 2, Sentenza n. 371 del 05/02/1969 (Rv. 338407 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - INDAGINE SUL CONTENUTO OBBIETTIVO E LE FINALITA DEI MEZZI ISTRUTTORI DEDOTTI IN SECONDO GRADO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338407-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - INDAGINE SUL CONTENUTO OBBIETTIVO E LE FINALITA DEI MEZZI ISTRUTTORI DEDOTTI IN SECONDO GRADO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art.345 cod.proc.civ., ispirandosi al criterio della unitarieta dell'istruzione relativa ad un determinato punto controverso, il quale comporta il divieto del frazionamento dell'istruzione stessa in fasi processuali successive, consente la deduzione e l'ammissione in appello dei soli mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di fatti del tutto distinti e diversi da quelli che hanno formato oggetto delle prove gia assunte in primo grado. L'indagine del giudice di appello, rivolta ad identificare il contenuto obiettivo e le finalita dei mezzi istruttori dedotti in secondo grado e a stabilire se essi, riguardino, o non, fatti nuovi, importa un apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, e incensurabile in Cassazione. (Conf. 312-66, massima n.320608 V.2876-67, massima n.330484 2243-67, massima n.329434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)