Sez. 3, Sentenza n. 27898 del 21/12/2011 (Rv. 620522 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione notificato da una delle parti del procedimento - Ricorsi delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Conversione dei ricorsi di dette parti proposti come principali in ricorsi incidentali - Ammissibilità - Condizioni - Impugnazione della medesima sentenza proposta in via principale dal destinatario dell'altrui impugnazione - Onere del secondo impugnante di far conoscere al giudice la simultanea pendenza dei due procedimenti - Sussistenza - Funzione - Inosservanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. In difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)