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Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

Testo in vigore al

Art. 50

1. Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

  1. 1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

  2. 2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

  3. 3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.3

2. Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.

Art. 51

1. Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.3

2. La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.

Art. 52

1. Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non puo' essere piu' eseguito, ne e' ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

Art. 53

1. Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Art. 54

1. Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

  1. 1° la domanda di oblazione puo' essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volonta' dell'imputato;

  2. 2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;

  3. 3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

2. Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilita' per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

Capo V. Della applicazione della pena pecuniaria

Art. 55

1. Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l'intendente di finanza, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

2. Decorso tale termine, l'intendente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilita' del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Art. 56

1. L'ordinanza e' notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle finanze.

2. Il ricorso non e' ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a L. 50.000.2

Art. 57

1. Il ricorso e' motivato ed e' presentato dal trasgressore o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, all'intendente di finanza.

Art. 58

1. Il decreto con cui il Ministro delle finanze provvede sul ricorso e' definitivo e contro di esso non e' ammesso alcun gravame.4

2. Il decreto con cui il Ministro delle finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria e' titolo esecutivo e la sua esecuzione e' promossa dall'intendente di finanza.

Art. 59

1. Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti, indicati nell'art. 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresi' la facolta' di ricorso accordata al trasgressore.

Titolo III. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 60

1. Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia.5

Art. 61

1. Nel caso che nelle leggi finanziarie sia stabilita' una sanzione che non sia una delle pene prevedute dal Codice penale, ne' una delle altre sanzioni indicate negli articoli 3 e 5, la predetta sanzione deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria.

Art. 62

1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto, sara' stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge, e saranno altresi' emanate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno all'uopo sottoposte alla necessaria revisione, e con i nuovi Codici penale e di procedura penale quando saranno emanati.

2. La revisione delle leggi finanziarie sara' effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea, i quali restano in carica anche in caso di decadenza del mandato parlamentare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
MOSCONI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.