Sez. 3, Ordinanza n. 8340 del 03/04/2026 (Rv. 677846-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione volta alla corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale - Istanza di parte - Natura
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo,
adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)