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Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015 (Rv. 636375 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Responsabilità del conduttore per violazione dell'obbligo di custodia - Applicazione dell'art. 2051 c.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636375-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)