Sez. 2, Sentenza n. 40763 del 23/09/2005 Cc. (dep. 09/11/2005) Rv. 233165 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a giudicare per associazione di tipo mafioso lo stesso imputato già condannato per omicidio aggravato per motivi di supremazia mafiosa - Fatto diverso - Condizioni - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il presidente del collegio dinanzi al quale è incardinato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omicidio aggravato, "per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa", qualora la contestazione del reato associativo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui si era verificato l'omicidio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)