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Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Testo in vigore al

Capo IX. Disposizioni generali e finali

Art. 65 Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Art. 66 Traduzione dei documenti giustificativi

Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.

Art. 67 Recupero dei costi

Fatto salvo l’articolo 54, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 46, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di quest’ultima lo permette.

Art. 68 Relazioni con altri strumenti comunitari

1. Fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2, il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

2. Il presente regolamento sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.

3. In materia di obbligazioni alimentari, il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 2003/8/CE, fatto salvo il capo V.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 95/46/CE.

Art. 69 Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 307 del trattato.

2. Nonostante il paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

3. Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta convenzione prevede, per quanto riguarda il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione di decisioni:

  1. a) procedure semplificate e accelerate per l’esecuzione di decisioni in materia di alimenti; e

  2. b) disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato più favorevoli di quelle previste al capo V del presente regolamento.

Tuttavia, l’applicazione di tale convenzione non priva il convenuto della tutela offertagli dagli articoli 19 e 21 del presente regolamento.

Art. 70 Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini:

  1. a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;

  2. b) una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 51;

  3. c) una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’articolo 44;

  4. d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Art. 71 Informazioni concernenti gli estremi e le lingue

1. Entro il 18 settembre 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

  1. a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2;

  2. b) i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 33;

  3. c) la procedura di riesame ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 nonché i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali competenti;

  4. d) i nomi e gli estremi delle rispettive autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3;

  5. e) i nomi e gli estremi dei rispettivi enti pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3;

  6. f) i nomi e gli estremi delle autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell’articolo 21;

  7. g) le lingue accettate per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40;

  8. h) le lingue accettate dalle rispettive autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell’articolo 59.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi delle autorità giurisdizionali ed altre autorità di cui alle lettere a), c) e f).

3. La Commissione tiene tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

Art. 72 Modifica dei moduli

Qualsiasi modifica dei moduli previsti dal presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 73, paragrafo 3.

Art. 74 Clausola di riesame

Entro cinque anni a decorrere dalla data di applicazione determinata ai sensi dell’articolo 76, terzo comma, …la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, ivi comprese una valutazione delle esperienze pratiche in materia di cooperazione tra autorità centrali, con particolare riferimento all’accesso di queste ultime alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dalle amministrazioni, e una valutazione dello svolgimento del procedimento di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione applicabile alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.

Art. 75 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

  1. a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;

  2. b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;

a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento. I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.

3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Art. 76 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010. Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. Barnier