Sez. 1, Sentenza n. 14254 del 27/05/1986 Ud. (dep. 19/12/1986) Rv. 174667 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ PER USO PERSONALE - COLTIVAZIONE DI PIANTE AD USO PERSONALE - DIFFERENTE TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ PER USO PERSONALE - COLTIVAZIONE DI PIANTE AD USO PERSONALE - DIFFERENTE TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28 legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 cost., prospettata in considerazione del diverso trattamento punitivo tra il detentore di modiche quantità di sostanze stupefacenti ed il coltivatore, per fine, personale di piante da cui possa ricavarsi modica quantità di sostanze vietate, trattasi, invero, di fatti ontologicamente diversi e di differente gravità, che, sul piano della ragionevolezza, giustificano il trattamento sanzionatorio differenziato. (Conf mass n 159939).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)