Sez. 5 - , Sentenza n. 20950 del 22/07/2021 (Rv. 661898 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Conclusioni del P.G. - Termine ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020 - Tardività - Conseguenze - Nullità relativa - Sanabilità per acquiescenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il deposito tardivo, rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 176 del 2020, delle conclusioni del P.G. è fonte di nullità processuale di carattere relativo che resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 c.p.c., in quanto la tempestività dell'intervento opera esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, sicché è rimessa a queste ultime la facoltà e l'onere di eccepire la tardività.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)