Sez. 2, Sentenza n. 5410 del 07/12/1989 (Rv. 464507 - 01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE) - PROSPETTIVA GENERICA DEL MATRIMONIO - INSUFFICIENZA.*
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE) - PROSPETTIVA GENERICA DEL MATRIMONIO - INSUFFICIENZA.*
Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 cod. civ. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. (in applicazione del suddetto principio la suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di Atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio, avendo rilevato che la convivenza more uxorio protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli Atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall'art. 785 citato). (Conf 5731/88, mass n 460255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 785
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)