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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 348 del 1991

Decisione
decisa il 1991-07-11, depositata il 1991-07-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:348
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17518

  • Contenzioso tributario
  • Procedimento avanti le commissioni tributarie
  • Impossibilità di sospenderlo in pendenza di procedimento penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso
  • Questione già decisa
  • Ulteriori elementi a conferma delle pronunce adottate
  • Manifesta infondatezza.
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Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata, con decisioni cui l'evoluzione legislativa, con norme già in vigore al momento della emanazione delle ordinanze di rinvio (eliminazione, nel nuovo codice di procedura penale - oltre che nella legge 26 novembre 1990, n. 353 contenente provvedimenti urgenti per il processo civile - della sospensione per la c.d. pregiudiziale penale; limitazione, nell'art. 22 della legge delega e in attuazione di essa negli artt. 651, 652 e 654 del codice, della efficacia della sentenza penale nel giudizio civile; facoltà dell'autorità giudiziaria di far estrarre copia degli atti e documenti sequestrati, ecc.) offre motivi ulteriori a conforto. - S. n. 349/1987, O. nn. 432/1988, 988/1988, 94/1989, 223/1989, 384/1989.

Norme impugnate

  • legge 7 agosto 1982, n. 516
  • art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con n. 18 ordinanze emesse il 20 novembre 1990 dalla Commssione tributaria di primo grado di Prato iscritte rispettivamente ai nn. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e 277 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che, con diciotto ordinanze di identico contenuto emanate tutte in data 20 novembre 1990, la Commissione tributaria di primo grado di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), nella parte in cui non consente di sospendere il processo tributario se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione penale; che la questione si è posta nell'ambito di processi tributari aventi ad oggetto l'esistenza di bolle alterate, sequestrate e rimaste a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, e perciò indisponibili per il giudice tributario;
punto 2
Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da questa Corte infondata con sentenza n. 349 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del 1989; che a sostegno della impugnazione non sono stati proposti motivi nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati; che l'art. 12 impugnato contiene una espressa deroga all'art. 3 del codice di procedura penale del 1930, il quale disponeva testualmente: "Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso"; che il codice di procedura penale del 1988, già in vigore al momento della emanazione delle ordinanze, non contiene una norma corrispondente, dato che esso è ispirato non più al principio della unità della giurisdizione ma al cosiddetto favor separationis; che invero, in attuazione della direttiva n. 22 della legge di delega, gli artt. 651, 652 e 654 del codice di procedura penale limitano molto l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile; che coerentemente è stata eliminata del tutto la sospensione per la cosiddetta pregiudiziale penale; che l'art. 258 del codice di procedura penale consente peraltro all'autorità giudiziaria di far estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, ovvero, quando il sequestro è mantenuto, di autorizzare il rilascio gratuito di copia autentica degli atti; che la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) adatta il disposto dell'art. 295 del codice di procedura civile alla nuova disciplina, sopprimendo il richiamo all'art. 3 del codice di procedura penale; che l'evoluzione legislativa offre dunque motivi ulteriori a conforto della già richiamata giurisprudenza di questa Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione della Commissione tributaria di primo grado di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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