Sez. 3, Sentenza n. 4471 del 24/02/2011 (Rv. 616761 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Pronuncia separata di dispositivo e motivazione - Mancata sottoscrizione del dispositivo - Irrilevanza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, cod. proc. civ., va verificato con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, con irrilevanza, per quanto concerne le sentenze dei giudici di merito in giudizi soggetti al rito del lavoro, della sussistenza o insussistenza della sottoscrizione del dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)