Sez. 3, Sentenza n. 6367 del 07/06/1995 (Rv. 492706 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Danni da incidente stradale - Giudizio promosso dal terzo danneggiato - Comunanza di difesa dell'assicuratore e dell'assicurato prevista nella polizza - Contenimento della responsabilità dell'assicuratore entro i limiti del massimale - Eccezione sollevata dall'unico difensore - Validità - Conflitto di interessi con l'assicurato - Insussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
Nel giudizio promosso dal soggetto che ha riportato danni da un incidente stradale il difensore dell'assicuratore e dell'assicurato, incaricato secondo le previsioni della clausola uniforme della polizza che prevede la comunanza di difesa nelle liti contro il terzo danneggiato, può validamente eccepire (nella specie, con un motivo di appello) che la responsabilità dell'assicuratore deve essere contenuta nei limiti del massimale senza perciò solo porsi in conflitto di interessi con l'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)