Sez. L, Ordinanza n. 3250 del 09/02/2025 (Rv. 673720-01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Blocco delle assunzioni ex art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 - Fatto impeditivo dell'assunzione - Sussistenza - Insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato - Esclusione - Conseguenze - Illegittima assunzione interinale di altri - Contrarietà a correttezza e buona fede - Esclusione - Valutazione, in mancanza di specificazioni, del conseguente permanere del blocco - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Il blocco delle assunzioni stabilito dall'art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 costituisce fatto impeditivo all'assunzione di personale, sicché - pur a fronte dell'utile collocazione nella graduatoria di merito all'esito del positivo superamento del concorso - non si configura l'insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato alla rimozione del blocco e l'illegittima instaurazione di rapporti lavorativi interinali con altri dipendenti non può essere di
per sé sola considerata contraria a correttezza e buona fede e resta irrilevante, in mancanza delle dovute specificazioni, ai fini della valutazione del conseguente permanere del blocco medesimo.
Legge Reg. Puglia 05/12/2001 num. 32 art. 8, Cod. Civ. art. 1358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)