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Sez. U, Sentenza n. 3461 del 21/10/1975 (Rv. 377627 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377627-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La controversia, nella quale il dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, Banco di Sicilia) faccia valere il diritto all'indennita di buonuscita, attiene all'ammontare della retribuzione, determinabile in base alla disciplina del rapporto di lavoro dettata dal codice civile e, quale fonte integrativa, dal regolamento per il personale, e non riguarda il potere di organizzazione interna dell'ente, onde essa rientra nella giurisdizione ordinaria. (Conf 64/74, mass n 367586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)