Sez. 3, Sentenza n. 4484 del 09/05/1994 (Rv. 486539 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere | Esecuzione forzata per rilascio d'immobile - Contestazione dell'opponibilità del titolo esecutivo da parte del terzo detentore - Ordine di sospensione del pretore ex art. 610 cod. proc. civ. - Impugnazione davanti al Tribunale da parte del creditore procedente - Debitore assoggettato ad esecuzione forzata per il rilascio - "Litisconsorte" necessario - Configurabilità.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere
Il debitore assoggettato ad esecuzione forzata per rilascio di un immobile è parte necessaria del giudizio di impugnazione che il creditore procedente - assumendo il contenuto decisorio del provvedimento - promuova, davanti al tribunale e nei confronti del terzo detentore del bene medesimo, avverso l'ordine pretorile di soprassedere temporaneamente all'esecuzione, ottenuto da quest'ultimo a seguito di contestazione, con ricorso, ex art. 610 cod. proc. civ., dell'opponibilità del titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)