Sez. L, Ordinanza n. 28326 del 04/11/2024 (Rv. 672734-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Aumento del premio per indennizzo infortunio imputabile a terzo - Condizioni - Transazione tra INAIL e responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore al danno subito - Sproporzione dell'accordo - Incidenza sull'aumento del premio - Onere della prova a carico dell'assicurante - Configurabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Qualora l'INAIL - per aver pagato un'indennità in seguito ad infortunio "in itinere" al lavoratore assicurato - intenda aumentare il premio assicurativo attraverso il tasso specifico aziendale, ha l'onere di provare un proprio pregiudizio economico, che non sussiste nel caso che abbia conseguito l'integrale rimborso dell'indennizzo agendo in surroga contro il terzo responsabile dell'infortunio; conseguentemente, se l'Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all'aumento del premio, mentre spetta all'assicurante - che tale diritto neghi - provare la manifesta sproporzione nell'accordo transattivo, sfavorevole all'Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico.
Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)