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Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211177 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITÀ) | Dichiarazioni del soggetto già indiziato di reità provocate da operatore di polizia giudiziaria che abbia celato la sua qualifica - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211177-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITÀ)

Sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità; ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l'operatore di p.g., non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità: ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63.2 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato come non possa viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l'operatore di polizia giudiziaria "infiltrato" abbia potuto osservare e conoscere senza "provocare" le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite spoglie e senza garanzie difensive, un'attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)