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Sez. T, Ordinanza n. 8749 del 02/04/2025 (Rv. 674417-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento con metodo induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Facoltà dell’amministrazione di prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili - Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Legittimità - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2025-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674417-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)