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Sez. L, Sentenza n. 7304 del 10/07/1999 (Rv. 528503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Vincolo della subordinazione - Necessità, al fine della sua sussistenza, del permanere nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro - Esclusione - Conseguenze - Prestazioni scarse e saltuarie di cameriere - Ricorrenza del vincolo della subordinazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)