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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25080 del 07/11/2013 (Rv. 628694 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di impugnazione - Autorità opposta - Amministrazione dello Stato - Disciplina del secondo e del quarto comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Carattere derogatorio rispetto al primo ed al secondo comma dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628694-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e nel relativo giudizio di impugnazione, le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza delle quali il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti deve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata ed è consentito alle amministrazioni dello Stato di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, derogano all'art. 11, primo e secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Ne consegue che, nei giudizi contro le amministrazioni erariali, non è obbligatoria la notifica all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, né, ove l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)