diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5251 del 03/12/1977 (Rv. 388899 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - OMESSA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA - RITUALITA DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1977-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388899-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - OMESSA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA - RITUALITA DELLA PROVA.*

I limiti di valore posti dall'art 2721 cod civ per l'ammissibilita della prova testimoniale sono dettati a tutela di interessi meramente privatistici, e percio la prova testimoniale ammessa oltre quei limiti deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilita. (Conf 4396/76, mass n 383116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)