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Sez. 5, Sentenza n. 21333 del 30/07/2024 (Rv. 671651-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Rapporti di imposta anteriori al fallimento - Mera inerzia della curatela nei confronti dell'atto impositivo - Legittimazione processuale straordinaria del fallito - Sufficienza. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671651-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)